A partire dal 15 ottobre 2014 è prevista la compilazione del nuovo libretto di impianto per tutti gli impianti termici. La redazione del libretto di impianto è a cura dell’installatore in occasione della messa in opera dell’impianto, oppure del manutentore in occasione degli interventi di controllo e manutenzione dell’impianto.
1. Cos’è il libretto di impianto?
E’ la “carta di identità” dell’impianto: riporta tutti i dati relativi all’installatore, l’utilizzatore, il manutentore o l’eventuale responsabile di gestione ed il tecnico deve di volta in volta trascrivere i dati rilevati per ogni verifica effettuata.
Con il D.M. 10/02/2014, il nuovo libretto, rispetto all’edizione precedente, non si fonda più su due modelli (uno riferito alle centrali e l’altro al singolo impianto), ma su di un modello unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell’impianto. In ogni caso i vecchi libretti non vanno eliminati ma lasciati in allegato ai nuovi.
2. Per quali impianti è previsto
Il nuovo libretto di impianto deve essere redatto per tutti gli impianti termici.
Sono considerati impianti termici stufe, caminetti, apparecchi ad energia radiante, con collocazione fissa se la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è ≥ 5 kW.
Nota: solo la Regione Lombardia esclude esplicitamente dagli impianti termici i caminetti aperti, i radiatori individuali, le cucine economiche e le termocucine, ovvero apparecchi non utilizzati per riscaldamento domestico.
3. Chi deve compilare il libretto di impianto
La compilazione del libretto di impianto è a cura dell’installatore in occasione della messa in opera dell’impianto, oppure del manutentore in occasione degli interventi di controllo e manutenzione dell’impianto.
Qualora in una stessa unità immobiliare sussistano impianti tra loro diversi che implicano manutentori o installatori diversi, si presume che la compilazione del libretto di impianto sia a carico del primo installatore o manutentore che a far data dal 15 ottobre 2014 effettui operazioni di installazione o manutenzione nella unità immobiliare.
Il Libretto di impianto è un documento unico che raccoglie le informazioni e i dati di tutti gli apparecchi destinati alla climatizzazione invernale ed estiva dell’unità immobiliare o del fabbricato. Su questo punto ci sono Regioni che hanno stanno adottato una metodologia diversa.
La sua struttura modulare permette infatti la compilazione in base agli apparecchi esistenti pur se tra loro diversi per tipologia e vettore energetico utilizzato.
Le regioni Lombardia e Veneto prevedono invece un libretto per ogni apparecchio diverso dal gruppo termico principale asservente l’unità immobiliare.
Oltre alla compilazione del libretto di impianto, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione il manutentore deve anche redigere il controllo di rapporto tecnico specifico per la tipologia di impianto (per la biomassa fare riferimento a al modello allegato alla UNI 10683/12).
4. Quando entrerà in vigore l’obbligo della redazione e compilazione del libretto di impianto
A partire dal 15 ottobre 2014 è previsto che la redazione e la compilazione del nuovo libretto di impianto sia eseguita in occasione del primo intervento utile sull’impianto.
Sempre a partire da questa data il decreto stabilisce che deve essere compilato il “Rapporto di efficienza energetica” in occasione degli interventi di manutenzione e di controllo sugli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Tale rapporto non dovrà essere compilato per gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti di energia rinnovabile.
5. Di chi sono le competenze dell’impianto
Il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’unità immobiliare, oppure l’occupante (se diverso dal proprietario). Essi possono delegare per iscritto la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto ad un’impresa o ad un tecnico abilitato che
assume pertanto il ruolo di “terzo responsabile”.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM.37/08 su incarico del responsabile con la periodicità e conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto.
Qualora tali prescrizioni non fossero disponibili le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite nel rispetto delle indicazioni e delle periodicità fornite dal fabbricante. In ulteriore assenza di queste ultime devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI per lo specifico elemento, apparecchio o dispositivo.
6. Controlli e sanzioni
Sono previste sanzioni (e per i manutentori anche la segnalazione alla Camera di Commercio competente) per i soggetti che non ottemperano a quanto sopra.
Incaricati dei controlli sono gli enti locali che ricevono il report delle verifiche e che, da parte loro, organizzano campagne ispettive a campione. Le sanzioni dipendono dal Dlgs 192/2005 o da eventuali disposizioni delle Regioni
7. Compilazione del rapporto di efficienza energetica
Gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, ivi compresi legna, pellet e cippato sono esentati dalla redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica. Limitatamente alla Regione Lombardia, nel libretto di impianto deve essere indicato il valore nominale di rendimento dell’apparecchio a biomassa così come comunicato dal produttore nelle istruzioni d’uso dell’apparecchio.
Il nuovo libretto è scaricabile dal sito del Mise per la compilazione manuale. Può essere anche compilato telematicamente, con l’obbligo però di stamparlo in caso di ispezioni.
clicca qui per scaricare il nuovo libretto dal sito del Mise
Se si vuole ricevere ulteriori informazioni sul libretto di impianto prego inviare richiesta a questo indirizzo
service@zetalinea.it